la normativa di riferimento

Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). – Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880,

(in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150).

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Dell’abbonamento alle radioaudizioni.

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.

Articolo 2

Art. 2.
[Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.
Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell’accennata misura di L. 81, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo comma del successivo articolo 4.
L’abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l’utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell’uso dell’apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L’utente che inizia l’abbonamento semestrale dal primo semestre dell’anno solare, come pure l’abbonato che ha rinnovato l’abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L’abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all’Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell’anno successivo.
L’abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6].
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 3

Art. 3.
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell’apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell’abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al “Libretto di iscrizione alle radioaudizioni” di cui al successivo art. 6 a favore dell’apposito conto corrente dell’Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell’utente.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall’art. 1, l. 10 novembre 1954, n. 1150.

Articolo 4

Art. 4.
[Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l’utente che inizia l’abbonamento nel corso dell’anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l’anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, [d’ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
Se l’utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 5

Art. 5.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell’abbonamento alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell’abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

Articolo 6

Art. 6.
Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell’abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale “Libretto di iscrizione alle radioaudizioni” che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
Il “Libretto di iscrizione” di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell’abbonato (cognome, nome e paternità) con l’indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l’abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il numero del conto corrente postale dell’Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell’abbonamento.

Articolo 7

Art. 7.
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall’abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purché questi siano di proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.

Articolo 8

Art. 8.
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l’abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio del Registro presso il quale l’abbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta libera, sarà restituito dall’ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l’unica giustificazione della mancanza del libretto per l’abbonato.
L’Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all’utente con tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: “duplicato”.
La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora l’abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.

Articolo 9

Art. 9.
L’abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell’abbonamento, detenga l’apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l’apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Registro presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l’abitazione con il relativo indirizzo.

Articolo 10

Art. 10.
[Ove l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell’apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l’utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all’Ufficio del Registro, per spese dell’involucro su accennato ed accessori.
Qualora l’utente intenda cedere o alienare l’apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall’obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
L’utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l’apparecchio entro il 1° semestre dell’anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all’Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l’avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L’utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l’utente intenda riaprire l’apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520 da versarsi con vaglia postale intestato all’Ufficio medesimo. L’Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 11

Art. 11.
La chiusura dell’apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell’apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l’acquirente sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell’apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.

Articolo 12

Art. 12.
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
L’involucro che contiene l’apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all’estremità di un piombino timbrato dell’Ufficio Tecnico ed è lasciato in deposito alla utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato all’utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perché ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l’Ufficio Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generali dell’abbonato, li numero di ruolo e l’Ufficio del Registro presso il quale l’abbonato è iscritto, nonché il tipo dell’apearecchio ed il numero delle valvole delle quali l’apparecchio è dotato.
Su richiesta dell’utente la inutilizzazione dell’apparecchio, oltre che con l’involucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall’Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell’utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell’apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dell’apparecchio, l’incaricato dell’Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all’Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata è consegnata all’interessato, l’altra è spedita all’Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l’Ufficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata all’interessato costituisce l’unica giustificazione per la provvisoria apertura dell’involucro che è prevista per un massimo di giorni dieci.
Allo scadere di tale termine l’interessato deve precisare all’Ufficio del Registro il cognome, nome, paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell’apparecchio con le prescritte modalità.

Articolo 13

Art. 13.
In caso di decesso dell’abbonato l’abbonamento è valido per gli eredi fino al termine dell’abbonamento stesso per il quale l’abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioaudizioni devono osservare le norme di cui al precedente art. 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare l’uso dell’apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario dell’Ufficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.

Articolo 14

Art. 14.
[I turisti e i viaggiatori residenti all’estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L’apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all’atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell’autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel territorio dello Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni all’estero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato] (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 15

Art. 15.
La speciale “Licenza per apparecchi radioriceventi in prova” di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come allegato B al presente decreto, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall’Ente Italiano Audizioni Radici foniche al prezzo di lire venticinque.

Articolo 16

Art. 16.
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare all’utente, all’atto stesso della consegna dell’apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all’articolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l’apparecchio in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l’apparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via numero civico) dell’utente cui viene ceduto l’apparecchio in prova;
c) data della consegna dell’apparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dell’apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).
La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l’apparecchio in prova ed è improrogabile.
È vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all’Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l’ultima licenza.
È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.

Articolo 17

Art. 17.
L’obbligo del registro di carico e scarico di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all’art. 52 del regolamento approvato con regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all’art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
Il compratore ha l’obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, provandone l’esattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il venditore nell’indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell’acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l’apparecchio.
Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici allo scopo di desumere le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l’apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le modalità d’uso all’atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev’essere apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente leggenda: “Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni”.

Articolo 18

Art. 18.
Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.

Articolo 19

Art. 19.
Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l’osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all’autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall’art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l’autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, d.l. 1° febbraio1977, n. 11, conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90. Per la sanzione applicabile qualora il pagamento dell’abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma prima dell’accertamento della violazione vedi l’art. 3, d.lg.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1542.

Articolo 20

Art. 20.
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall’art. 5, ma prima dell’accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria (1) stabilita dall’articolo precedente è dovuta dall’utente o dall’abbonato una sanzione amministrativa pari all’ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento (2).
La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell’accertamento della violazione, ma non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati (2).
(1) Originariamente, “ammenda”.
(2) Comma così modificato dall’art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 21

Art. 21.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 22

Art. 22.
Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio dell’acquirente o del proprietario dell’apparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico solidale del venditore o riparatore e dell’acquirente dell’apparecchio o del proprietario dell’apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalità da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) per l’omessa dichiarazione di cui all’ultimo comma dell’art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.
(1) La pena pecuniaria è stata così elevata, da ultimo, dal primo comma dell’art. 8, d.l. 30 settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.

Articolo 23

Art. 23.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall’art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 24

Art. 24.
Sono competenti all’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l’accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, [gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per l’interno.
Per l’accertamento delle violazioni, per l’applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CANONI

Articolo 25

Art. 25.
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti all’Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell’entrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all’Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al [Primo Ufficio Bollo di Torino].
Per l’esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 26

Art. 26.
Nel privilegio, di cui all’art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all’art. 1957 dello stesso Codice civile.

Articolo 27

Art. 27.
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l’utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d’abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall’art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l’uso privato di cui all’art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d’intesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.

Articolo 28

Art. 28.
Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938.

Articolo 29

Art. 29.
Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Articolo 30

Art. 30.
È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Articolo 31

Art. 31.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

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